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Regesto

Art. 88 OG come anche art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC; esigenza di un interesse pratico attuale per impugnare con ricorso di diritto pubblico il risultato di un esame.
1. Un candidato che ha superato un esame al secondo tentativo non ha più un interesse pratico attuale a contestare con ricorso di diritto pubblico il risultato negativo del primo esame. Ciò vale soltanto se la questione dell'illiceità può essere fatta valere in un processo indipendente relativo alla responsabilità, anche quando si tratta dell'esercizio eventuale di un diritto d'indennizzo (consid. 1).
2. Anche in mancanza di legittimazione nel merito si può far valere un diniego di giustizia formale; ciò non esclude però che vi debba almeno essere un interesse pratico attuale a sollevare detta censura formale (consid. 2).
3. Ripartizione delle spese allorché il ricorso di diritto pubblico è stralciato dai ruoli quando, a posteriori, viene a mancare l'interesse a ricorrere (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 88 OG, art. 40 OG, art. 72 PC

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