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Regesto

Assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America.
1. Ripartizione delle competenze secondo la LTAGSU nel quadro dell'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati Uniti d'America (consid. 3).
2. Eventuali irregolarità commesse nella procedura di assistenza giudiziaria precedente possono essere sanate nella procedura dinanzi al Tribunale federale (consid. 4).
3. Le esigenze formali dell'art. 29 TAGSU sono adempiute come pure la condizione della punibilità bilaterale per le misure coercitive richiesta dall'art. 4 n. 2 TAGSU (segnatamente la cifra 19 lett. b della lista allegata al TAGSU)(consid. 5).
Il "fondato sospetto" ai sensi dell'art. 1 n. 2 TAGSU non esige che lo Stato richiedente provi la commissione del reato per il quale è richiesta l'assistenza, ma soltanto che esso esponga in modo sufficiente tutte le circostanze sulle quali basa i propri sospetti; la procedura di assistenza si distingue in tal modo dalla semplice - inammissibile - ricerca indiscriminata di prove (consid. 5b).
4. Presupposti per la consegna di valori allo Stato richiedente, rispettivamente a un suo Stato membro (art. 1 n. 1 lett. b TAGSU); rilevanza del principio della proporzionalità e del divieto di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 29 TAGSU, art. 4 n. 2 TAGSU, art. 1 n. 2 TAGSU, art. 1 n. 1 lett. b TAGSU