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Regesto

Art. 4 Cost.; art. 145 cpv. 2 CC. Misure provvisionali introdotte dopo un'azione di divorzio: contributi alimentari richiesti da una moglie che vive in concubinato.
1. Dopo la separazione conseguente all'introduzione di una domanda di divorzio, sussiste l'obbligo al mantenimento a meno che la pretesa del coniuge da mantenere non costituisca un abuso di diritto: ciò è in particolare il caso quando il coniuge richiedente viene totalmente mantenuto dal suo concubino (consid. 2c, aa).
2. Commette arbitrio il giudice che concede un contributo alla moglie che vive in concubinato per il solo motivo che essa non commette una colpa con questo fatto, senza esaminare se il concubino provvede al mantenimento della donna come lo farebbe un marito: in effetti, ciò che importa per applicare l'art. 145 cpv. 2 CC, è di sapere se il coniuge richiedente necessita del sussidio (consid. 2c, bb).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 145 cpv. 2 CC, Art. 4 Cost.

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