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Regesto

Relazione tra il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per nullità (art. 57 cpv. 5 e art. 74 OG). Inammissibilità di un'azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese.
1. Se una decisione viene impugnata sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per nullità, occorre, di regola, soprassedere alla sentenza sul ricorso per nullità fino a decisione del ricorso di diritto pubblico (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
2. Una decisione, con cui è stata accolta un'azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese, soggiace a un ricorso per nullità e non a un ricorso per riforma (consid. 2).
3. L'azione di provocazione secondo il diritto processuale lucernese è contraria al diritto federale (consid. 3).

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Articolo: art. 57 cpv. 5 e art. 74 OG