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Regesto

Art. 6 CEDU, art. 4 e 58 Cost.; art. 28 cpv. 2 OG; sorte degli atti di procedura compiuti da un magistrato ricusato.
In caso di ricusazione facoltativa, ogni atto di procedura compiuto dopo la domanda di ricusazione dal magistrato ricusato, o con la sua partecipazione, deve poter essere stralciato dalla procedura (consid. 3a). L'interpretazione del diritto cantonale (che ha lo stesso tenore dell'art. 28 cpv. 2 OG), secondo cui gli atti contestati devono essere impugnati nel termine di trenta giorni seguenti la scoperta del motivo di ricusazione e, al più tardi, dal momento dell'ammissione della domanda di ricusazione, non è arbitraria (consid. 3b); essa è compatibile con i requisiti posti dal diritto costituzionale in materia di ricusazione (consid. 3c), e non costituisce né un formalismo eccessivo (consid. 4), né, nella fattispecie, una violazione del principio della buona fede (consid. 5c).

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Articolo: art. 28 cpv. 2 OG, Art. 6 CEDU, art. 4 e 58 Cost.