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Regesto

Petizione d'eredità (art. 598 cpv. 1 CC); presunzione della proprietà (art. 930 cpv. 1 CC); onere della prova (art. 8 CC).
1. Il giudice della petizione d'eredità deve poter esaminare, a titolo pregiudiziale, la validità di un titolo speciale di proprietà invocato dal convenuto, nella fattispecie una donazione (consid. 4a).
2. Il fatto che il convenuto non sia in possesso dei beni - in questo caso un libretto di risparmio al portatore bloccato presso la banca - non costituisce un ostacolo all'introduzione della petizione (consid. 4b).
3. L'attore deve distruggere la presunzione di proprietà del convenuto per far risorgere quella anteriore del de cujus. L'apparente violazione di questa regola sull'onere della prova è nel caso in esame senza conseguenze, poiché l'apprezzamento delle prove ha permesso al giudice di convincersi dell'inesistenza di una donazione (consid. 4c).

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Articolo: art. 598 cpv. 1 CC, art. 930 cpv. 1 CC, art. 8 CC