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Regesto

Art. 257d CO; mora del conduttore; assegnazione di un termine e disdetta del rapporto di locazione da parte del locatore.
1. Inizio del termine di pagamento di trenta giorni (consid. 2).
2. Prima di poter notificare la disdetta, il locatore deve attendere la decorrenza del termine di pagamento (consid. 3). Una disdetta data prima di questo termine non è nulla, ma è solo annullabile giusta l'art. 273 cpv. 1 CO (consid. 4).
3. Negata in concreto la conclusione tacita di un contratto dopo la disdetta (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 257d CO, art. 273 cpv. 1 CO