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Regesto

Contratto d'architetto; responsabilità in caso di superamento del preventivo (art. 398 cpv. 2 CO).
Se il superamento dei costi dell'opera è dovuto ad un errato preventivo, l'architetto è responsabile in caso di colpa per il danno che ne deriva al committente. Il danno corrisponde alla differenza tra i costi effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell'opera risultante dal contratto.

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Articolo: art. 398 cpv. 2 CO