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Regesto

Art. 30 cpv. 1 CC. Cambiamento del nome di un figlio di genitori non coniugati.
1. Cognome di un figlio di genitori uniti in matrimonio (consid. 3b) e di un figlio naturale (consid. 3c).
2. Il figlio naturale non può, tramite la procedura di cambiamento del nome, assumere un cognome composto da quello del padre e da quello della madre o viceversa (consid. 4).

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Articolo: Art. 30 cpv. 1 CC