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Regesto

Art. 7 cpv. 1 LAI, art. 32 paragrafo 1 lett. e della Convenzione OIL n. 128 e art. 68 lett. f del Codice europeo di sicurezza sociale (CESS): riduzione della prestazione per colpa grave.
Le disposizioni di diritto internazionale citate sono direttamente applicabili e prevalgono rispetto all'art. 7 cpv. 1 LAI. Pertanto non consentono la riduzione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità conseguente a colpa grave non intenzionale commessa dall'assicurato (cambiamento di giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 1 LAI