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Regesto

Art. 19 LPP, art. 20 cpv. 1 e 2 OPP 2: diritto della donna divorziata alle prestazioni per superstiti; coordinamento con le altre assicurazioni.
Un disposto regolamentare di un istituto previdenziale che riconosce alla donna divorziata, il cui ex marito decede, le "prestazioni minime previste dall'OPP 2", dev'essere interpretato nel senso che essa ha diritto alle prestazioni minime predisposte dal disciplinamento della LPP, una volta operata la riduzione di cui all'art. 20 cpv. 2 OPP 2.

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referenza

Articolo: Art. 19 LPP, art. 20 cpv. 1 e 2 OPP 2, art. 20 cpv. 2 OPP 2