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Regesto

Art. 129 cpv. 1 lett. b OG: Controversia in tema di tariffe. Non è decisione concernente tariffe ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 lett. b OG il giudizio mediante il quale un tribunale arbitrale cantonale, giusta l'art. 25 LAMI, statuisce in modo astratto sull'applicazione generale di una clausola di indicizzazione di una convenzione tra casse malati e medici, con riferimento al Decreto federale urgente concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1991. Proponibile contro tale giudizio è il ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Art. 25 cpv. 1 LAMI: Esame dei presupposti di ricevibilità nella procedura arbitrale.
- La federazione dei medici e quella delle casse malati hanno veste attiva e passiva in un procedimento davanti al tribunale arbitrale inteso ad accertare l'applicabilità di una clausola di indicizzazione di una convenzione tariffale conclusa tra le due federazioni (consid. 4).
- Tale controversia è contestazione in tema di tariffa ai sensi degli art. 16 e 22 cpv. 1 LAMI, pertanto il tribunale arbitrale è competente a statuire ratione materiae (consid. 5).
Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del Decreto federale urgente concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1991. Tale decreto non è applicabile a convenzioni tariffali già approvate dai governi cantonali, prima della sua entrata in vigore il 14 dicembre 1991 (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 129 cpv. 1 lett. b OG, art. 25 LAMI, Art. 25 cpv. 1 LAMI, art. 16 e 22 cpv. 1 LAMI