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Regesto

Art. 6 LAI; art. 2 e art. 8 lett. f della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Jugoslavia dell'8 giugno 1962; art. 9 del protocollo finale.
- Il termine "dimorare" all'art. 8 lett. f della Convenzione ha il senso di "soggiornare abitualmente". Secondo giurisprudenza (DTF 112 V 166 consid. 1a), la "dimora abituale" ne implica una effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla; inoltre il centro degli interessi deve essere in Svizzera (consid. 6c).
- Di principio la qualità di assicurato secondo detta norma non abbisogna di una dimora ininterrotta sino all'insorgere del caso assicurato; sono comunque escluse interruzioni di lunga durata (consid. 6d).
- Per stabilire se la durata dell'interruzione resti nei limiti pretesi ci si può ispirare all'art. 9 del protocollo finale. Di conseguenza l'esigenza di soggiorno abituale in Svizzera deve essere considerata adempiuta, di regola, quando l'interruzione non eccede i tre mesi o non supera sensibilmente questa durata. Un termine di tolleranza più lungo può essere riconosciuto quando l'assenza all'estero è direttamente collegata alla malattia o all'infortunio all'origine della cessazione dell'attività lucrativa. Altra eccezione è da riconoscere se esistono circostanze impellenti particolari, come la forza maggiore o il soggiorno all'estero determinato da ragioni mediche, senza che ciò sia necessariamente in relazione con l'affezione causa della cessazione di attività (consid. 6e).

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referenza

DTF: 112 V 166

Articolo: art. 9 del, Art. 6 LAI