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Regesto

Art. 73 cpv. 1 e 4 LPP: competenza ratione materiae delle autorità oggetto di queste norme.
Violazione da parte di un datore di lavoro di una disposizione di una convenzione collettiva prescrivente a quest'ultimo di assicurare le persone da lui impiegate, nell'ambito della previdenza professionale, per certe prestazioni minime in caso d'invalidità.
Azione del lavoratore, diventato invalido, intesa a ottenere dall'ex datore il pagamento dell'importo pari alla differenza fra le prestazioni versate dalla sua cassa pensioni e l'ammontare minimo previsto dalla convenzione collettiva.
Non si tratta di una vertenza, specifica della previdenza professionale, fra un datore di lavoro e un avente diritto, ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP.
Ne consegue che le autorità giudiziarie menzionate all'art. 73 LPP non sono competenti a statuire al riguardo.

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referenza

Articolo: Art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, art. 73 cpv. 1 LPP, art. 73 LPP