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Regesto

Art. 76 cpv. 1 lett. h, art. 88ter e art. 88quater OAI.
Se l'assicurazione per l'invalidità non ha adempiuto l'obbligo di annuncio impostole dall'art. 88ter OAI, non può opporre alla cassa malati di non aver informato l'organo competente dell'AI conformemente all'art. 88quater cpv. 1 OAI, per cui non sussisterebbe nessun diritto a notifica della decisione secondo quest'ultima norma.

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referenza

Articolo: art. 88ter e art. 88quater OAI, art. 88quater cpv. 1 OAI