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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un dibattimento pubblico nell'ambito dell'adozione di misure di protezione di monumenti e nella procedura di rilascio della licenza edilizia.
Le persone giuridiche di diritto pubblico sono ammesse a prevalersi delle garanzie offerte dalla CEDU? Questione lasciata aperta trattandosi della Banca nazionale svizzera, dal momento che la società anonima privata che le appartiene può valersi dei diritti garantiti dalla CEDU (consid. 5a e b).
L'art. 6 n. 1 CEDU è applicabile quando l'autorità adotta, a titolo di protezione di monumenti, misure tendenti a conservare un immobile sfruttato, una volta, come hôtel (consid. 5c).
Contenuto e restrizioni del principio della pubblicità ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 5d ed e). Presupposti per rinunciare allo svolgimento di un dibattimento pubblico (consid. 5f).
Violazione del principio della pubblicità nell'ambito dell'adozione di misure tendenti a proteggere l'immobile in questione (consid. 5f-j).
L'art. 6 n. 1 CEDU è applicabile alla procedura di rilascio della licenza edilizia? Questione lasciata indecisa, poiché nelle circostanze concrete il diritto a un dibattimento pubblico era perento (consid. 6a).

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU