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Regesto

Art. 6 CEDU; art. 4 Cost.; art. 89 cpv. 2 e 131 cpv. 1 DIFD; revoca di decisioni; obbligo d'informazione nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta; presunzione d'innocenza e facoltà di non deporre contro sé stesso; principio "ne bis in idem".
È ammissibile revocare decisioni di tassazione (decisioni di ricupero d'imposta) prima che sia scaduto il termine di ricorso (consid. 1).
Nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta, il contribuente può essere obbligato, giusta l'art. 89 cpv. 2 DIFD, a fornire giustificativi sulla provenienza degli importi sottratti; se rifiuta può essere punito con una multa in base all'art. 131 cpv. 1 DIFD (consid. 2).
Una simile multa non disattende né la presunzione d'innocenza né il diritto di non deporre contro sé stesso (consid. 3).
Il principio "ne bis in idem" non esclude che sia multato ogni volta il contribuente, il quale non dà seguito a ripetute richieste di fornire i medesimi giustificativi (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 6 CEDU, art. 4 Cost., art. 89 cpv. 2 DIFD, art. 131 cpv. 1 DIFD