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Regesto

Art. 103 lett. a OG, art. 60 segg. LRTV; legittimazione di colui che propone un'azione popolare e natura della procedura di mediazione in materia radiotelevisiva.
Colui che propone un'azione popolare ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV è legittimato, anche in mancanza di un interesse degno di protezione, a impugnare con ricorso di diritto amministrativo una decisione di non entrata in materia dell'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione (consid. 2).
Esigenza del rapporto dell'organo di mediazione, trattandosi di un reclamo concernente più emissioni (cosiddetto "Zeitraumbeschwerde") (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 103 lett. a OG, art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV

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