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Regesto

Art. 4 cpv. 2 terza proposizione Cost.; legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi.
Nei rapporti di lavoro disciplinati dal diritto pubblico, le decisioni di ultima istanza cantonale fondate sulla legge sulla parità dei sessi sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; il Cantone è legittimato ad agire quale datore di lavoro (consid. 1).
Discriminazione diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 3 della legge federale sulla parità dei sessi (consid. 7).
Una differenza di retribuzione tra una professione tipicamente femminile e una professione riconosciuta come neutra dal punto di vista del sesso può implicare una discriminazione (consid. 8).
Equivalenza tra differenti attività (consid. 9).
Valutazione dell'analisi semplificata delle funzioni eseguita dal Cantone di Zurigo (consid. 10).
L'aumento delle ore di lezioni obbligatorie solo per una professione femminile può essere discriminatorio; il Cantone deve tuttavia avere la possibilità di fornire la prova del contrario (consid. 11).