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Regesto

Cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC).
Il figlio di genitori divorziati, che sottostà all'autorità parentale della madre e che vive nella famiglia creata da questa con un nuovo matrimonio, ha diritto ad assumere il cognome del patrigno solo se ricorrono circostanze particolari.

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 CC