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Regesto

Libertà personale; § 58 cpv. 2 del codice di procedura penale del Cantone di Zurigo del 4 maggio 1919 (CPP/ZH).
Esigenze generali riguardo alla base legale per la detenzione preventiva a causa del rischio di recidiva (consid. 4a).
Nei ristretti limiti concessi, si può ammettere l'esistenza del motivo di detenzione preventiva fondato sul rischio di commissione del reato ai sensi del § 58 cpv. 2 CPP/ZH anche quando l'accusato è fortemente sospettato d'aver commesso altri atti non menzionati nella legge (tentativo di crimine o atti preparatori punibili), ma che determinano sotto tutti i punti di vista e in modo analogo un rischio di commissione del crimine (in concreto minacce di morte; consid. 4b e c).
Elementi concreti che giustificano l'ammissione di un rischio di commissione del reato (consid. 5).
Durata della detenzione preventiva (consid. 6).

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referenza

Articolo: § 58 cpv. 2 del, § 58 cpv. 2 CPP