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Regesto

Diritto della protezione delle acque e legislazione sulla pesca; ammissibilità d'immettere veleni nelle acque per combattere gamberi non indigeni (gamberi rossi di palude).
Il provvedimento litigioso è stato adottato nell'interesse della protezione della specie e quindi in adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 24sexies Cost. (consid. 1b).
Importanza e presenza del gambero rosso di palude (consid. 2a e b). Prospettato impiego di veleno e basi legali dal profilo della legislazione sulla pesca (consid. 2c e d).
L'utilizzazione di veleni viola l'obbligo di mantenere pulite le acque secondo l'art. 6 LPAc (consid. 3a). Condizioni alle quali può essere ammessa una deroga alle norme relative alla protezione delle acque (consid. 3d).
Alternative all'utilizzazione di veleni, che non violano la legislazione sulla protezione delle acque (consid. 4). Poiché il gambero rosso di palude, secondo le conoscenze attuali, può essere combattuto in maniera adeguata e conforme alla legislazione sulla protezione delle acque e a quella sulla pesca mediante l'impiego di pesci predatori, dev'essere data la preferenza a questa misura rispetto all'utilizzazione di veleni (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 24sexies Cost., art. 6 LPAc