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Regesto

Art. 273 cpv. 1 e 314 n. 1 CC; diritto alle relazioni personali all'infuori della procedura di divorzio; audizione del figlio.
In principio, il figlio deve essere sentito personalmente dal giudice. Nel caso concreto, l'audizione da parte di un pedopsichiatra era comunque giustificata (consid. 2).
Il ristabilimento delle relazione personali tra padre e figlio nell'ambito di un'organizzazione appositamente prevista a tal fine costituisce una misura favorevole allo sviluppo psichico del figlio, malgrado l'opposizione di quest'ultimo (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 273 cpv. 1 e 314 n. 1 CC