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Regesto

Art. 5 n. 3 CEDU; art. 31 cpv. 3 seconda frase Cost.; § 58 CPP/ZH. Carcerazione preventiva; rischio particolare di collusione nell'ambito di abuso su fanciulli. Portata del principio della celerità nell'ambito della perizia psichiatrica dell'imputato.
Nella procedura di controllo giudiziario della detenzione, la censura di violazione del principio della celerità dev'essere esaminata solo in quanto il ritardo nella procedura sia idoneo a mettere in discussione la legalità della carcerazione preventiva e a comportare una messa in libertà (consid. 2.2).
Il rischio di collusione è stato ammesso per la relazione particolare esistente tra il presunto autore e i fanciulli oggetto dell'abuso, anche se questi hanno già rilasciato le loro deposizioni a carico e l'inchiesta sia, in gran parte, terminata (consid. 3).
Violazione del principio della celerità a causa dell'inattività, durante più mesi, del perito incaricato di allestire la perizia psichiatrica del presunto autore incarcerato a titolo preventivo (consid. 4)?

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 5 n. 3 CEDU, § 58 CPP

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