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Regesto

Ordinanza del Gran Consiglio sulla polizia cantonale; facoltà di ordinare misure di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico; principio della separazione dei poteri; clausola generale di polizia; restrizione dei diritti fondamentali; art. 36 Cost.; art. 15 Cost./GR.
Competenza del Gran Consiglio a legiferare mediante ordinanza, in materia di polizia, nell'ambito della clausola generale di polizia; nessuna violazione del principio della separazione dei poteri (consid. 2).
L'ordinanza del Gran Consiglio costituisce una base legale formale per limitare i diritti fondamentali (consid. 4.1).
Principio della legalità e grado di determinatezza sufficiente di norme legali in materia di polizia (consid. 4.2).
Proporzionalità dei provvedimenti di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico (divieto di accesso, creazione di zone vietate e sequestro temporaneo di oggetti; consid. 4.3).

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referenza

Articolo: art. 36 Cost., art. 15 Cost./GR