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Regesto

Art. 9, 10 cpv. 2 e 13 cpv. 2 Cost.; libertà personale, diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali; profilo di DNA nella procedura penale.
Rimedi giuridici contro le decisioni concernenti l'allestimento di profili di DNA e il loro trattamento nel sistema d'informazione basato sui profili di DNA della Confederazione (consid. 1).
Struttura del sistema d'informazione basato sui profili di DNA (consid. 2).
Restrizione dell'integrità fisica (art. 10 cpv. 2 Cost.) e del diritto alla protezione contro un impiego abusivo dei dati personali ("informationelles Selbstbestimmungsrecht"; art. 13 cpv. 2 Cost.) mediante il prelievo di uno striscio della mucosa orale, rispettivamente mediante l'allestimento e il trattamento di un profilo di DNA (consid. 3.2 e 3.3); base legale per le ingerenze nei diritti fondamentali (consid. 3.4); interesse pubblico (consid. 3.5); proporzionalità (consid. 3.6); contenuto essenziale (consid. 3.7).
Diritto costituzionale alla distruzione dello striscio della mucosa orale dopo l'efficace allestimento di un profilo di DNA (consid. 4).
Competenza secondo il diritto cantonale di Basilea Città (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 10 cpv. 2 Cost., art. 13 cpv. 2 Cost.