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Regesto

Art. 19, 36 e 62 Cost.; esclusione dalla scuola per motivi disciplinari.
Giusta l'art. 48 VSG/SG l'obbligo scolastico - e di conseguenza il diritto ad un'istruzione di base sufficiente e gratuita ai sensi dell'art. 19 Cost. - si estende di principio sino al termine del terzo anno di scuola secondaria (consid. 7).
Condizioni in base alle quali può essere limitato questo diritto sociale fondamentale (consid. 8-10).
Di regola, la collettività deve provvedere affinché gli allievi esclusi dalla scuola dell'obbligo siano presi in carica da persone o da istituti pubblici competenti (consid. 11.2).
Se l'allievo escluso dalla scuola frequenta una scuola privata, invece dell'istituto pubblico d'educazione o scolastico che gli è stato messo a disposizione a titolo sostitutivo, il Cantone può rifiutarsi di assumersene i costi (consid. 11.4 e 11.5).

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referenza

Articolo: Art. 19, 36 e 62 Cost., art. 19 Cost.