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Regesto

Art. 93 cpv. 1 LEF; pignoramento del reddito, minimo vitale, spese per l'alloggio.
Non occorre attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d'alloggio eccessive di un debitore al beneficio di un contratto di locazione, che non può essere disdetto per molti anni (consid. 2.1-2.4).
Termine adeguato per adattare le spese per l'alloggio (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 93 cpv. 1 LEF