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Regesto

Art. 195 cpv. 1 e 2 CP; promovimento della prostituzione.
La prostituzione consiste nell'offrire il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piacere sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. Non è necessario che sia un'attività regolare o un vero e proprio modo di vivere (consid. 1.4).
Chiunque indebolisce deliberatamente la libertà di agire di una persona maggiorenne e sfrutta la sua dipendenza al punto che quest'ultima offre ripetutamente il proprio corpo per il piacere sessuale di terzi in cambio di denaro, la sospinge alla prostituzione ai sensi dell'art. 195 cpv. 2 CP. Lo stesso vale quando il reo esercita una pressione sulla vittima ventilando vantaggi economici o sfrutta la sua particolare sottomissione (consid. 1.4).
Requisiti relativi agli accertamenti di fatto sugli elementi della fattispecie (consid. 1.5).
Trattandosi di minorenni il termine "sospingere" ai sensi dell'art. 195 cpv. 1 CP significa indurre a offrire più di una volta il proprio corpo per piacere sessuale altrui in cambio di denaro. A differenza del cpv. 2 di questa norma è sufficiente in tal caso che il reo, forte di una superiorità di età o di qualsiasi altro tipo, sfrutti la giovane età della vittima e la induca o la persuada a darsi alla prostituzione. L'abuso di dipendenza o la ricerca di un vantaggio patrimoniale non sono necessari (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: Art. 195 cpv. 1 e 2 CP, art. 195 cpv. 2 CP, art. 195 cpv. 1 CP