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Regesto

Diritto a un controllo giudiziario di atti materiali della polizia; diniego imposto a un giornalista di recarsi a Davos durante il Foro economico mondiale 2001; art. 5 e 29a Cost., art. 6 n. 1 CEDU.
La Costituzione federale non garantisce il diritto a un controllo giudiziario di ingerenze nei diritti fondamentali risultanti da atti materiali della polizia che vietano a un giornalista l'accesso a Davos durante il Foro economico mondiale 2001 (consid. 4).
Nella fattispecie, gli atti materiali della polizia non toccano il giornalista nei suoi diritti di carattere civile; l'assenza di un controllo giudiziario non viola l'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, art. 5 e 29a Cost.