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Regesto a

Art. 336 cpv. 1 lett. b CO; contratto di lavoro; disdetta abusiva; esercizio di un diritto costituzionale.
La disdetta significata a causa dell'esercizio di un diritto costituzionale non è abusiva se l'esercizio di tale diritto viola un'obbligazione derivante dal contratto di lavoro o pregiudica gravemente, su di un punto essenziale, l'attività dell'impresa. Questo motivo giustificativo concerne in particolare i lavoratori sottoposti a un obbligo di fedeltà accresciuto, segnatamente i dipendenti dei cosiddetti "Tendenzbetriebe", termine con il quale vengono designate le imprese il cui scopo non è essenzialmente lucrativo e svolgono un'attività a carattere spirituale o intellettuale, vale a dire politica, confessionale, sindacale, scientifica, artistica, caritativa o di natura simile (consid. 4).

Regesto b

Art. 49 cpv. 1 e art. 328 cpv. 1 CO; indennità per torto morale.
Condizioni alle quali un salariato vittima di una lesione alla sua personalità può pretendere dal suo datore di lavoro un'indennità per torto morale e criteri di fissazione della stessa (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 336 cpv. 1 lett. b CO, Art. 49 cpv. 1 e art. 328 cpv. 1 CO