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Regesto

Art. 191 Cost., art. 11 cpv. 1 e art. 73 cpv. 1 e 3 LAID; parità di trattamento tariffaria tra famiglie monoparentali e famiglie con due genitori; imposizione di una madre con figlio che vive in concubinato.
Conclusioni ammissibili e potere di cognizione del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo secondo l'art. 73 LAID (consid. 1).
L'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID, secondo cui alle famiglie monoparentali va accordata la stessa riduzione tariffaria concessa alle persone coniugate, viola il principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva e lede la competenza tariffaria dei cantoni. La situazione non può essere corretta mediante un'interpretazione conforme alla costituzione, visto il chiaro tenore della norma e l'inequivocabile volontà del legislatore storico. Malgrado la sua accertata incostituzionalità, la norma va comunque applicata (cfr. anche DTF 131 II 697; consid. 4).
L'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID trova applicazione anche nel caso di coppie di concubini con figli (consid. 5). La restrizione del § 43 cpv. 2 della legge tributaria argoviese, secondo cui la tariffa B più favorevole si applica alle persone non coniugate con figli soltanto se esse vivono da sole con i figli, risulta pertanto contraria all'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID ed è quindi inapplicabile (consid. 2, 3 e 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 131 II 697

Articolo: Art. 191 Cost., art. 73 cpv. 1 e 3 LAID, art. 73 LAID