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Regesto

Art. 2 e 24 LPAmb; assunzione delle spese per misure di protezione acustica lungo l'autostrada A2; principio di causalità; qualificazione, secondo il diritto fiscale, della partecipazione alle spese.
Qualificazione della partecipazione per la costruzione di ripari fonici quale contributo di miglioria. Nella fattispecie il principio della legalità in materia di tributi pubblici è rispettato (consid. 2).
Non è ravvisabile alcun motivo per scostarsi nella ripartizione delle spese per le misure previste dall'art. 24 LPAmb dal principio di causalità. L'art. 2 LPAmb non è sufficientemente determinato per permettere l'accollamento delle spese e dev'essere concretato in una legge (consid. 3.2 e 3.3). In concreto l'art. 31 OIF non è pertinente (consid. 3.4). Le immissioni, che hanno reso necessarie misure secondo l'art. 24 LPAmb, sono causate dall'autostrada, per cui il Cantone quale proprietario dell'opera e committente rientra fra coloro che sono chiamati a sostenerne le spese. Un accollamento completo delle spese per i ripari fonici ai proprietari dei fondi viola il principio di causalità. Possibilità per il legislatore di far sopportare almeno una parte delle spese ai proprietari dei fondi, quali perturbatori per situazione (consid. 3.6). Nel caso di specie il legislatore comunale ha ecceduto il potere di apprezzamento che gli compete nell'ambito della ripartizione delle spese (consid. 3.7).
Ammissione del ricorso di diritto amministrativo e rinvio della causa per nuova decisione (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 2 e 24 LPAmb, art. 2 LPAmb, art. 31 OIF