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Regesto

Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di scissione di una società; piano sociale.
Il trasferimento di una parte dell'azienda, in seguito alla scissione della società madre, sottostà all'art. 333 cpv. 1 CO (consid. 4.1). Il trasferimento dei rapporti di lavoro, previsto da questa norma, non può essere escluso mediante una convenzione derogatoria (consid. 4.2) né per mezzo di un contratto con cui viene fornito del personale a prestito (consid. 5).
Natura giuridica di un piano sociale (consid. 6.1). La responsabilità solidale istituita dall'art. 333 cpv. 3 CO vale anche per i crediti fondati su di un piano sociale stabilito dal precedente datore di lavoro in favore del lavoratore (consid. 6.2).
Precisazioni in merito al calcolo delle prestazioni che l'attore può esigere sulla base del piano sociale in questione (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 333 cpv. 1 CO, art. 333 cpv. 3 CO