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Regesto

Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.; § 4 cpv. 1 della legge turgoviese sugli assegni per i figli e per la formazione; § 20 cpv. 1 della legge turgoviese di procedura amministrativa; notifica di una decisione relativa agli assegni per i figli.
La decisione relativa agli assegni per i figli, di spettanza del lavoratore, dev'essere notificata a quest'ultimo. Una notifica al datore di lavoro con l'invito di trasmettere la decisione al lavoratore non è sufficiente. Siffatto modo di procedere viola il divieto dell'arbitrio e il diritto di essere sentito (consid. 2.1).
Lasciata aperta la questione della possibilità di principio di sanare il vizio nella procedura di ricorso. Ad ogni modo non basta la sola notifica al lavoratore del giudizio di un'istanza giudiziaria di ricorso dotata di potere cognitivo limitato (consid. 2.3).

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Articolo: Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.