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Regesto

Arbitrato internazionale in ambito sportivo; rinuncia all'impugnazione; diritto di essere sentito.
In linea di principio, una rinuncia all'impugnazione non è opponibile all'atleta, anche qualora essa soddisfi le esigenze formali poste dall'art. 192 cpv. 1 LDIP (consid. 4).
Il diritto di essere sentito giusta l'art. 190 cpv. 2 let. d LDIP impone agli arbitri un obbligo minimo di esaminare e di trattare i problemi rilevanti; in concreto il TAS ha disatteso tale obbligo (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 192 cpv. 1 LDIP