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Regesto

Valore per la collazione di un anticipo ereditario (art. 630 CC).
Se un fondo non edificato viene trasferito quale anticipo ereditario ed in seguito parcellizzato, edificato e venduto dall'erede ricevente, determinante per la collazione è il valore (venale) del fondo (non edificato) al momento dell'alienazione anticipata (consid. 6.3.1 e 6.3.4).
Metodo per la stima del valore venale (consid. 6.3.3).
Se l'erede soggetto alla collazione esercita un'attività imprenditoriale con la cosa ricevuta, non si applica l'art. 630 cpv. 2 CC e un'indennità per le spese non entra quindi in linea di conto (consid. 6.3.4).

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referenza

Articolo: art. 630 CC, art. 630 cpv. 2 CC