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Regesto a

Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; esigenze di motivazione a seconda delle censure sollevate.
Per le censure di violazione del diritto federale e del diritto internazionale, l'esigenza di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF corrisponde a quella che valeva per il ricorso per riforma, il ricorso per cassazione e il ricorso di diritto amministrativo. Per contro, per le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale, l'esigenza di motivazione corrisponde a quella posta dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico (consid. 1.4).

Regesto b

Art. 105 cpv. 2 LTF; portata di questa disposizione.
La facoltà di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore conferita al Tribunale federale dall'art. 105 cpv. 2 LTF non dispensa il ricorrente dal suo obbligo d'allegazione e di motivazione. Questa disposizione trova applicazione nel caso in cui il Tribunale federale, esaminando le censure sollevate, constati un'inesattezza manifesta nell'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore oppure nel caso in cui tale inesattezza sia lampante (consid. 6.2).

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Articolo: Art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 105 cpv. 2 LTF, art. 90 cpv. 1 lett. b OG

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