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Regesto a

Regole cantonali di competenza emanate in esecuzione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), art. 49 cpv. 1 Cost.
Le norme cantonali sulla competenza, secondo cui la polizia cantonale e quella delle città di Zurigo e Winterthur sono abilitate ad adottare misure fondate sulla LMSI, sono conformi al diritto federale (consid. 2).

Regesto b

Esigenza di una base legale formale per il conferimento di competenze giudiziarie; art. 30 cpv. 1 Cost., art. 73 e 38 Cost./ZH.
Il Consiglio di Stato non ha la facoltà di conferire, mediante una semplice ordinanza e in deroga all'organizzazione giudiziaria generale, la competenza giurisdizionale per l'esame giudiziario di misure previste dalla LMSI (consid. 3).

Regesto c

Conformità dell'organizzazione giudiziaria con la legge sul Tribunale federale e la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
L'organizzazione giudiziaria prevista nell'impugnata ordinanza di applicazione è contraria alla legge sul Tribunale federale (consid. 3.5). Nella misura in cui sono applicabili le regole generali della legge sulla procedura amministrativa cantonale, la regolamentazione delle competenze è conforme alla legge sul Tribunale federale e alla LMSI; riguardo al fermo di polizia, sotto il profilo della LMSI è necessaria una regolamentazione complementare (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: art. 49 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 Cost., art. 73 e 38 Cost./ZH

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