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Regesto

Art. 20, 80 cpv. 2 lett. b, art. 120 cpv. 2 Cost.; art. 89 cpv. 1 e 2 lett. d, art. 102 cpv. 1 LTF; art. 13 cpv. 1 e 2, art. 18 vLPAn; art. 61 cpv. 3, art. 62 cpv. 3 vOPAn; esperimenti su primati (non umani).
Posizione di una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali nel procedimento dinanzi al Tribunale federale (consid. 1).
Potere d'esame limitato per quanto concerne l'interpretazione di nozioni giuridiche aperte e l'"apprezzamento tecnico" (consid. 2.2). Solo validi motivi permettono di scostarsi dalla decisione della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (consid. 3.4).
L'art. 61 cpv. 3 lett. a vOPan esige sempre una concreta ponderazione degli interessi tra l'aumento delle conoscenze auspicato con l'esperimento e i dolori e le sofferenze ad esso connessi (consid. 3.1-3.3 e 4.3). Per determinare l'aumento delle conoscenze ci si deve basare sul singolo caso concreto per cui viene richiesta l'autorizzazione, non sul risultato di un gran numero di esperimenti (consid. 4.4). Nella ponderazione degli interessi si deve tenere in considerazione la particolare affinità tra i primati non umani e gli uomini nonché la dignità della creatura (consid. 4.6).

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referenza

Articolo: art. 120 cpv. 2 Cost., art. 102 cpv. 1 LTF