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Regesto

Art. 82 LPP; art. 7 cpv. 1 OPP 3; art. 46 cpv. 1 LCA; art. 67 cpv. 1 CO; natura giuridica della pretesa in restituzione di contributi versati per la previdenza individuale vincolata; prescrizione dell'azione tendente alla restituzione.
La pretesa in restituzione di contributi versati per la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è fondata sull'arricchimento indebito (consid. 6).
L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui l'assicurato ha conoscenza del conteggio emesso dall'autorità fiscale competente, attestante che i contributi versati superano l'importo deducibile ammesso a norma dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 (consid. 7.2).

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referenza

Articolo: art. 7 cpv. 1 OPP 3, Art. 82 LPP, art. 46 cpv. 1 LCA, art. 67 cpv. 1 CO