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Regesto a

Art. 43 seg. LPGA; art. 6 n. 1 CEDU; apprezzamento delle prove.
Anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore. Una tale perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistino anche solo i minimi dubbi riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (consid. 4).

Regesto b

Art. 6 LAINF; art. 6 CEDU; portata del principio inquisitorio.
È lecito, né viola in particolare l'art. 6 CEDU, lasciare indecisa la questione di sapere, in una lite concernente l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione infortuni, se esista un rapporto di causalità naturale tra l'evento e i disturbi lamentati per il motivo che ad ogni modo difetterebbe il necessario requisito dell'adeguatezza di un eventuale nesso causale naturale (consid. 5.1).

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referenza

Articolo: art. 6 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU, Art. 6 LAINF