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Regesto

Art. 178B Cost./GE; legge ginevrina sul divieto di fumare nei luoghi pubblici; art. 95 lett. c LTF.
L'art. 178B Cost./GE concernente la tutela dal fumo passivo non consacra un diritto fondamentale direttamente invocabile (consid. 2.2 e 2.3). Il Tribunale federale esamina quindi solo sotto il profilo dell'arbitrio se la legge cantonale di applicazione rispetti la norma costituzionale (consid. 2.4 e 2.5). La legge autorizza locali riservati ai fumatori negli esercizi pubblici, sottoponendoli a condizioni di modo che lo scopo di sanità pubblica perseguito dalla disposizione costituzionale non ne è pregiudicato (consid. 3).

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Articolo: Art. 178B Cost./GE