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Regesto

Art. 16 cpv. 2 Cost.; art. 10 CEDU; art. 19 Patto ONU II; art. 116 LTF; § 49 della legge cantonale zurighese sul rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato; violazione della libertà di espressione di un pubblico impiegato.
I provvedimenti adottati nei confronti di un docente di una scuola universitaria professionale per avere distribuito un volantino ai membri del Parlamento cantonale - riprensione e destituzione da una funzione dirigenziale - costituiscono una restrizione inammissibile della libertà di espressione (consid. 3).

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Articolo: Art. 16 cpv. 2 Cost., art. 10 CEDU, art. 19 Patto ONU II, art. 116 LTF