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Regesto

Art. 397a e 397d CC; art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; privazione della libertà a scopo di assistenza; rilascio della persona ricorrente da un istituto psichiatrico mentre il ricorso al Tribunale federale è pendente; interesse attuale giuridicamente protetto all'esame del ricorso in materia civile.
L'interesse attuale giuridicamente protetto all'esame del ricorso decade con il rilascio dallo stabilimento della persona toccata dalla privazione della libertà a scopo di assistenza. Se non è neppure accertato un interesse virtuale, la procedura innanzi al Tribunale federale viene stralciata dai ruoli perché priva d'oggetto. Non viene nemmeno esaminato se siano state violate disposizioni della CEDU, pronunciando la privazione della libertà a scopo di assistenza rispettivamente rifiutando di rilasciare la persona interessata dallo stabilimento (consid. 1 e 2).

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Articolo: Art. 397a e 397d CC, art. 76 cpv. 1 lett. b LTF

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