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Regesto

Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF; art. 21 LPGA; ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale.
La domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).

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Articolo: Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF, art. 21 LPGA, art. 21 cpv. 1 LPGA