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Regesto

Art. 29a, 50 Cost., art. 14 lett. b, art. 50 LCit; naturalizzazione, autonomia comunale, procedura giudiziaria cantonale, conoscenze linguistiche e integrazione.
Con riferimento alla garanzia della via giudiziaria, il Tribunale cantonale che statuisce su decisioni di rifiuto della naturalizzazione deve esaminare liberamente la fattispecie e l'applicazione del diritto. Rispetta in quest'ambito il margine di apprezzamento delle istanze inferiori e dei Comuni (consid. 2.5).
Livello linguistico che di regola può essere preteso dai candidati alla naturalizzazione (consid. 3.4).
Esigenze procedurali minime per la determinazione delle conoscenze linguistiche (consid. 3.5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 29a, 50 Cost., art. 14 lett. b, art. 50 LCit

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