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Regesto

Commisurazione del contributo per il mantenimento (art. 285 CC); garanzia del minimo esistenziale del debitore alimentare; uguaglianza di trattamento dei figli beneficiari del contributo per il mantenimento.
Nell'ambito della commisurazione del contributo per il mantenimento ai sensi dell'art. 285 CC, il debitore alimentare che si è risposato può invocare unicamente la garanzia del suo minimo esistenziale, non di quello della sua intera seconda famiglia. Determinazione di questo minimo esistenziale nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento di tutti i figli beneficiari del contributo per il mantenimento. Suddivisione di un eventuale ammanco tra tutti i figli del debitore alimentare che sono interessati da tale contributo (consid. 4.2 e 4.3).

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Articolo: art. 285 CC