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Regesto

Art. 286 cpv. 2 CC; modifica del contributo per il mantenimento di un figlio.
La sopravvenienza di un fatto nuovo - notevole e durevole - non conduce automaticamente ad una modifica del contributo per il mantenimento del figlio. Per giudicare la necessità di modificare tale contributo nel caso concreto, il giudice deve ancora procedere ad una ponderazione degli interessi rispettivi del figlio e di ciascun genitore (consid. 4.1.1).
Qualora consideri che le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC siano adempiute, il giudice deve fissare di nuovo il contributo per il mantenimento, dopo aver attualizzato tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo nel giudizio precedente (consid. 4.1.2).

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Articolo: Art. 286 cpv. 2 CC