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Regesto

Art. 133 CP; rissa.
Secondo costante giurisprudenza, una lite tra due persone diventa una rissa quando un terzo interviene fisicamente. Se la successione immediata degli eventi impone di considerare come un'unità lo svolgimento dei fatti, anche colui che ha scatenato una rissa è un partecipante ai sensi dell'art. 133 cpv. 1 CP. È irrilevante che egli abbia partecipato in modo attivo prima dell'intervento di una terza persona allo scontro fisico e che in seguito sia rimasto solo passivo. Sarebbe diverso se lo svolgimento dei fatti potesse essere suddiviso chiaramente in una pluralità di atti (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.3).

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referenza

Articolo: Art. 133 CP, art. 133 cpv. 1 CP